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lunedì 20 aprile 2009

Testamento biologico, sul ddl dubbi e ombre

di Sergio Fucci* Alcune delle norme contenute nel Ddl sul consenso informato e sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento (approvato a fine marzo dal Senato) violano il fondamentale principio che impone allo Stato laico di rispettare il pluralismo etico di una società multiculturale, multietnica e multireligiosa come quella in cui viviamo. Solo uno Stato etico può pretendere che tutti i cittadini si conformino a una sua concezione non neutrale della società, fondata sul discutibile principio che la vita umana è inviolabile e indisponibile non solo da parte dei terzi - come è ovvio - ma anche da parte del soggetto interessato cui è precluso anche il rifiuto delle cure salvavita, indesiderate perché vissute come un accanimento. In particolare, il ddl è connotato da forti elementi ideologici diretti a negare tutela all’idea di dignità e di persona che ciascuno si costruisce nel corso della propria esperienza di vita e che, talvolta, può comportare il rifiuto di vivere in condizioni di salute estremamente precarie ovvero tali da non consentire di mantenere alcuna seria relazione con il mondo esterno, come avviene negli stati vegetativi permanenti. Oltre a utilizzare espressioni non corrette sul piano giuridico, poi, il disegno di legge non è rispettoso della deontologia medica e presenta alcuni profili di probabile illegittimità costituzionale. Il Codice etico della Fnomceo approvato nel 2006, infatti, ribadisce che il medico deve astenersi dal compiere sul corpo del malato attività da questi consapevolmente rifiutate e riconosce il fondamentale valore dei desideri espressi anticipatamente dall’interessato prima di perdere la sua capacità decisionale. Il ddl, invece, non contiene elementi chiari al riguardo, essendo stati eliminati i riferimenti al diritto del malato a rifiutare qualunque trattamento sanitario e il conseguente dovere del medico di astenersi, salva la possibilità di sollevare l’obiezione di coscienza. Appare poi offensivo della dignità professionale del medico affermare che la legge garantisce al malato che il camice bianco davanti ad un paziente in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, «debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del pazienti e agli obiettivi di cura». Questa garanzia, invero, non può derivare da una norma di legge, ma solo da una concezione etica della medicina che rifiuti una visione ideologica dei suoi scopi e, quindi, non accetti di compiere attività integranti «accanimento terapeutico» non solo sul piano strettamente scientifico, ma anche nella prospettiva del paziente, come ben delineato nel vigente codice deontologico. D’altra parte, non essendovi una definizione normativa di «trattamento straordinario» e «non proporzionato», e sussistendo nella stessa scienza medica opinioni divergenti sul punto davanti al singolo caso, queste espressioni, nella loro estrema genericità, rischiano di creare solo occasioni di contenzioso con il paziente o la sua famiglia. Affermare, inoltre, che l’attività medica è «esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute nonché all’alleviamento della sofferenza» implica una forte contraddizione perché vi sono situazioni nelle quali è giusto e opportuno astenersi da una tutela ideologica del bene vita e accettare la prospettiva di cercare solo di esaudire il desiderio del morente di essere accompagnato all’exitus con terapie che ne rendano meno doloroso l’inevitabile trapasso. Il diritto di ciascuno alla tutela della vita umana attraverso le migliori cure disponibili offerte dalla scienza medica, giustamente «garantito anche nella fase terminale», non può essere trasformato in un dovere di curarsi sempre e comunque una volta al cospetto del medico. Altrimenti si viola il precetto costituzionale secondo il quale un trattamento sanitario obbligatorio può essere imposto solo se tutela contemporaneamente la salute dell’individuo e l’interesse della collettività a evitare che la malattia del singolo leda la salute dei terzi, come avviene, per esempio, con le vaccinazioni obbligatorie. Non appare corretto, infine, l’avere imposto soltanto al Mmg il compito di raccogliere le Dichiarazioni anticipate di trattamento, (Dat) perché ci sono situazioni nelle quali è giusto e opportuno che questo compito venga affidato al medico che in ospedale o nell’hospice si prende cura del malato. L’auspicio, quindi, è quello che i deputati, dopo un’opportuna pausa di riflessione, correggano le anomalie contenute nel Ddl in oggetto, regolando diversamente la materia. * professore a contratto di Bioetica alla facoltà di Giurisprudenza dell’ Università dell’Insubria

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